G.U. n. 37 del 14-2-2006 Provvedimento 26 gennaio 2006 Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006: Premesso che: il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8-bis: - quanto ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (comma 1); - quanto ai requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli addetti di cui al comma 1, debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere, inoltre, in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, demandando a questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (comma 2); - quanto allo svolgimento di detti corsi, individua esattamente i soggetti deputati alla loro organizzazione (regioni e province autonome, università, ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici), dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti (comma 3); - per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, richiede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (comma 4); - dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (comma 5); Visto il testo del presente accordo, allegato sub 1, predisposto congiuntamente dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'apporto delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo perfezionato con il recepimento delle precisazioni richieste dalle regioni con lettera in data 28 ottobre 2005; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso il loro positivo avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto; Acquisito l'assenso del Governo; Sancisce accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome nei termini di cui all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto. ALLEGATO 1 Il presente accordo costituisce attuazione del citato art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, dando seguito a quanto lo stesso dispone sia ai commi 2, 4 e 5, in ordine ai corsi di formazione, sia al comma 3, in ordine all' esercizio della facoltà di questa Conferenza di individuazione di soggetti formatori ulteriori rispetti a quelli espressamente individuati nello stesso comma. 1. Corsi di formazione in attuazione dei commi 2, 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003. I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione - RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione - ASPP sono strutturati in tre moduli (A, B e C), per i cui indirizzi e i requisiti, il presente accordo ha tenuto conto: 1) del contesto di riferimento, che è caratterizzato da: - elevatissimo numero di persone da formare; - forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati; - forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi; 2) della particolare preparazione richiesta, che ad oggi - pur in mancanza di indicazioni specifiche - fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell'esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito. In considerazione di quanto precisato al punto 2), si evidenziano pertanto due tipologie di destinatari dei percorsi formativi: a) per coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP; b) per coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni. Sono state conseguentemente considerate due tipologie di percorsi: 1) per la tipologia di cui alla lettera a), i corsi di formazione per RSPP e ASPP, devono essere sviluppati interamente, attuando i moduli di cui al presente accordo; 2) per la tipologia di cui alla lettera b), è previsto 1' esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate. 1.1. Termine per l'attivazione dei corsi formativi Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003. 2. INDIRIZZI E REQUISITI DEI CORSI 2.1 ORGANIZZAZIONE In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: a) individuazione di un responsabile del progetto formativo; b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; d) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso; e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. 2.2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario: a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione. 2.3 ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C. Il MODULO A) costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore. I contenuti delle attività formative: a) sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997), recante individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; b) integrano quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997, richiamato alla lettera a). Detto modulo è dettagliato in allegato A1 Il MODULO B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP. Detto modulo è dettagliato in allegato A, Il MODULO C) di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali , in attuazione dell' art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 626/94; La sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP. Detto modulo è dettagliato in allegato A3 2.4 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Quanto ai criteri di valutazione dei tre moduli A, B e C, si concorda quanto segue: 2.4.1 Il MODULO A è il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP: Valutazione: Al termine di questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni. L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un Coordinatore/Tutor del corso. Attestato: Al termine del modulo base, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno 1'90% del monte ore) e l'idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione; Credito Formativo: La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente. 2.4.2. Il MODULO B di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per RSPP e ASPP: Valutazione: La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali: a) Verifiche Intermedie: durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi; b) Verifica finale: tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata: - simulazione obbligatoria, sia per i Responsabili che per gli Addetti al fine di misurare le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli; - colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente. L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal Coordinatore/Tutor del corso. Attestato: L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno all'90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del modulo di specializzazione, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso, in quanto è solo all'interno del macrosettore interessato che il "formato" potrà svolgere le funzioni di RSPPP o di ASPP. Credito Formativo: La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento. 2.4.3. Il MODULO C di specializzazione, è per soli RSPP ed è inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell'art. 8 bis, comma 4 del d.lgs. 626/94. La frequenza al modulo C è obbligatoria solo per RSPP. Valutazione: La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali: a) Verifiche Intermedie: durante lo svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà controllato tramite verifiche strutturate sia a test, che con metodologie di problem solving (es. simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi) b) Verifica Finale: colloquio obbligatorio e finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali previste al comma 4, dell'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003. Attestato: L' esito positivo della verifica finale (colloquio), unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell' apprendimento. Credito Formativo: La frequenza al modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente. 2.5. CERTIFICAZIONI L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, viene effettuato da una Commissione di docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003 e di quelli di cui al punto 4.1 del presente accordo. Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati. L'insieme degli attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento conseguiti dai RSPP e dagli ASPP, potranno essere inseriti nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto formativo, così come definito all'art. 2, comma 1- lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276. 2.6. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI Il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo. 2.7. SPERIMENTAZIONE In considerazione dell'elevato gap tematico tra la formazione prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, e quella prevista dal decreto legislativo n. 195 del 2003, che comporta un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni. 3. CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 8 BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994 L'art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo: a) al settore produttivo di riferimento; b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione. La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata: 1) per Responsabili SPP : - 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 - 4 - 5 - 7 (prospetti modulo B); - 40 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1 - 2 - 6 - 8 - 9 (prospetti modulo B); Per Addetti SPP: - 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco (prospetti modulo B) 4. INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI FORMATORI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994, INTRODOTTO DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 2003. L' art. 8 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003, quanto allo svolgimento di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro realizzazione, dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti. Questa Conferenza esercita col presente accordo tale prerogativa, dandovi attuazione con due distinti percorsi. 4.1. Ulteriori Soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003. 4.1.1. Con il presente accordo, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, sono individuati i seguenti ulteriori soggetti formatori: a) le Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che - limitatamente al personale della P. A., sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico- svolgeranno attività di formazione, valutazione e attestazione della formazione stessa: 1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 2) Ministero della salute; 3) Ministero delle attività produttive; 4) Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza; 5) Formez. Dette Amministrazioni sono in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare, al proprio personale, l'attività formativa di valutazione e di attestazione richiesta, in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro; b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie: 1) Istituti tecnici industriali; 2) Istituti tecnici aeronautici; 3) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato; 4) Istituti tecnici agrari; 5) Istituti professionali per l'agricoltura; 6) Istituti tecnici nautici; 7) Istituti professionali per le attività marinare; Dette Istituzioni sono dotate di personale docente in possesso di professionalità idonee per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche; e) gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, limitatamente ai propri iscritti; 4.1.2. Il personale docente impiegato per l'attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 4.1.3. Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, congiuntamente dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, introdotto dal d.lgs 195 del 2003. 4.1.4. Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche delle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale. 4.1.5. Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui al successivo punto 4.2.2. 4.2. Altri Soggetti formatori 4.2.1. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2., possono svolgere l'attività formativa di cui al presente accordo. La verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi. 4.2.2. Il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione di cui al presente accordo deve: a) essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2001, n. 162; b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro 4.2.3. Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2. ALLEGATO A1 Il MODULO A è relativo al corso generale di base. Ha una durata di 28 ore ed è comune per Responsabili SPP e Addetti SPP. Obiettivi generali: 1. Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici. 2. Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori. 3. Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze. 4. Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale. PROGRAMMA
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